IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1298/1989 proposto dai dott.ri Carla Pignatti, Claudio Muscari e Giorgio Zoli, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Patrizio Trifoni e Maria Teresa Barbantini e con gli stessi elettivamente domiciliati in Latina presso la segreteria della sezione, contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato e con la stessa ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del d.m. 4 luglio 1989, nella parte in cui non include i "tecnici laureati" tra i soggetti che possono partecipare alla terza tornata del giudizio di idoneita' a professore universitario di ruolo, fascia degli associati; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa; Udito il relatore dott. Antonio Onorato; Udito altresi' l'avv. Patrizio Trifoni per i ricorrenti; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue; FATTO I ricorrenti, dipendenti di ruolo dell'universita' di Bologna con la qualifica di "tecnici laureati", impugnano il decreto del Ministro dell'universita' 4 luglio 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale del 1º agosto 1989 n. 58- bis), nella parte in cui (art. 3) non include anche la categoria cui appartengono tra quelle da ammettere alla terza tornata dei giudizi di idoneita' a professore di ruolo, fascia associati. Ad avviso dei ricorrenti, la situazione dei "tecnici laureati" che, come essi stessi, siano stati inquadrati nei ruoli organici ed abbiano completato il triennio di comprovata attivita' didattica e scientifica successivamente alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla prima tornata risulterebbe del tutto identica a quella degli "assistenti" e dei "lettori" espressamente contemplati dal bando. Di qui i seguenti motivi di ricorso: 1. - Violazione degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, 50, n. 3, e 52 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, 3 e 5 del d.-l. 1º ottobre 1973, n. 580 (convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766) e dei principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 89/1986 e 397/1989), nonche' eccesso di potere sotto i profili dell'illogicita' e della disparita' di trattamento. I lavori parlamentari, le citate sentenze della Corte costituzionale, l'art. 7 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e gli artt. 3 e 5 del d.-l. 1º ottobre 1973, n. 580, confermerebbero l'assunto che la situazione dei tecnici laureati, come i ricorrenti, immessi in ruolo dopo la scadenza del termine per la partecipazione alla prima tornata ed in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 50, n. 3, del d.P.R. n. 382/1980 sarebbe del tutto identica a quella degli assistenti del ruolo ed esaurimento espressamente inclusi nell'indicata disposizione del bando impugnato. Ne' potrebbe ritenersi che la mancata ammissione della categoria dei tecnici laureati alla tornata de qua sia stata resa inevitabile dalla norma interpretativa introdotta all'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in quanto la stessa si limiterebbe a ribadire la tassativita' delle indicazioni contenute nell'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980, ma non impedirebbe un'interpretazione di queste ultime rispondente a principi della logica e dell'equita'. 2. - In via subordinata, illegittimita' costituzionale in parte qua degli artt. 5, terzo comma, n. 3 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ad avviso dei ricorrenti, l'eventuale infondatezza del primo motivo di ricorso renderebbe inevitabile la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la verifica della legittimita' delle norme citate nella parte in cui introdurrebbero una ingiustificata e irrazionale disparita' di trattamento tra le due categorie dei tecnici laureati e degli assistenti straordinari. Si e' costituita in giudizio l'amministrazione intimata la cui difesa - dopo aver in via preliminare eccepito l'inammissibilita' del ricorso perche' proposto contro un atto non immediatamente lesivo - rileva che: a) il primo motivo risulterebbe infondato, in quanto i ricorrenti non apparterrebbero ad alcuna delle categorie elencate nelle norme di cui lamentano la violazione; b) la questione di legittimita' costituzionale sollevata in via subordinata risulterebbe manifestamente infondata perche' gli assistenti del ruolo ad esaurimento ammessi alla terza tornata, a causa del servizio da loro reso in precedenza, si troverebbero in una situazione del tutto diversa rispetto a quella dei ricorrenti. D'altra parte, l'intera normativa in materia di sistemazione del personale precario dell'universita' sarebbe frutto dell'esercizio da parte del legislatore del suo insindacabile potere discrezionale ed i ricorrenti non avrebbero comunque interesse a dolersi del piu' favorevole trattamento riservato agli assistenti in servizio presso un'istituzione di diritto internazionale, quale l'istituto universitario europeo di Firenze. Con successiva memoria e non corso della pubblica udienza il difensore dei ricorrenti ha ulteriormente illustrato le proprie tesi, insistendo nelle conclusioni gia' formulate. DIRITTO 1. - L'eccezione di inammissibilita' sollevata dalla difesa dell'amministrazione e' priva di fondamento. La giurisprudenza, da cui il collegio non ha motivi di discostarsi, e' assolutamente concorde nell'affermare che il bando di concorso e' autonomamente impugnabile in sede giurisdizionale allorche' contenga prescrizioni immediatamente lesive per taluni soggetti (cfr., fra le tante, Cons. Stato IV sez. 27 giugno 1952, n. 615, V sez. 24 marzo 1970, n. 295 e 27 luglio 1976, n. 1105, VI sez. 18 dicembre 1980 n. 773 e 16 maggio 1983, n. 356). Tale condizione si verifica proprio quando, come nella fattispecie in esame, le previsioni del bando al cui annullamento e' rivolto il ricorso sono effettivamente tali da impedire con assoluta certezza la partecipazione al concorso per i soggetti che hanno adito il giudice, ritenendo invece di aver il diritto di essere ammessi (cfr. Cons. giust. sic. 8 agosto 1987, n. 199 e 22 dicembre 1988, n. 244). 2. - Il primo motivo di ricorso e' infondato. L'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, e' testuale nel prevedere che "l'art. 59" del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneita', nei ruoli dei professori associati e' tassativa e non consente assimilazioni o equiparazioni di altre categorie". Da cio' consegue che, per la norma citata, possono partecipare alla terza tornata esclusivamente i soggetti espressamente indicati dall'art. 5, secondo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dagli artt. 50 e 52 del d.P.R. n. 382/1980 citato (ovvero in altra norma di legge successiva, quale l'art. 20 della legge n. 604/1982), vale a dire - in particolare e per quanto qui interessa - coloro che "dopo l'indizione della prima tornata", se "professori incaricati", abbiano completato il triennio di cui al d.-l. 23 dicembre 1978, n. 817, e se, invece, "assistenti o lettori" abbiano conseguito il relativo titolo. Restano pertanto esclusi dalla terza tornata i "tecnici laureati", ai quali l'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 consente esclusivamente la partecipazione alle prime due. 3. - Non e' invece manifestamente infondata ed e', peraltro, rilevante ai fini della decisione del ricorso in esame (che altrimenti dovrebbe essere rigettato), la questione di costituzionalita' che i ricorrenti propongono in via subordinata, invocando i principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Come gia' evidenziato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza 8-14 aprile 1986, n. 89) e come, del resto, esplicitamente ammesso nel corso dei lavori parlamentari (cfr. Camera dei deputati, atto n. 810, VIII legislatura, pag. 6266), nelle "fasi anteriori e di avvio della riforma universitaria" si e' verificata una situazione di sostanziale "identita'" fra le figure dei "tecnici laureati" e degli "assistenti", questi ultimi poi confluiti nel ruolo ad esaurimento. Tale identita' "derivante dalla comune attivita' didattica e scientifica nonche' dalla titolarita' di posti conseguiti a seguito di concorsi parimenti selettivi", ha comportato la decisione del legislatore di ammettere entrambe le categorie alle prime due tornate dei giudizi di idoneita' a professore associato. Senonche', la descritta parita' di trattamento e' stata inopinatamente disattesa dallo stesso legislatore in relazione alla terza tornata, per la quale, come gia' notato in occasione della disamina del primo motivo, e' prevista la partecipazione dei soli assistenti che abbiano maturato i requisiti dopo l'indizione della prima tornata, e non anche dei tecnici laureati in pari situazione per essere risultati vincitori di concorsi espletati dopo tale data. Ad avviso del collegio, la descritta diversita' di trattamento limitata alla sola terza tornata non trova alcuna logica giustificazione e sicuramente vanifica la gia' conclamata "identita'" sostanziale fra le due categorie prese in considerazione. Ne' sembra che la spiegazione della descritta disparita' di trattamento limitata alla sola terza tornata possa essere rinvenuta tra le argomentazioni svolte dalla difesa resistente nella sua memoria, ove in realta', sia pure con lodevole sforzo dialettico e con dovizia di riferimenti normativi, si tenta di dimostrare l'inesistenza di quella "identita'" di situazioni che, invece, a seguito delle citate sentenze della Corte costituzionale e per ammissione dello stesso legislatore, costituisce ormai un dato acquisito ed inconfutabile. In proposito - senza ripetere le ampie ed esaustive considerazioni contenute nelle sentenze della Corte costituzionale sopracitate nonche' nelle ordinanze di rimessione dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato che le hanno precedute - e' sufficiente ricordare come anche nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (per l'ovvia necessita' di assicurare il funzionamento delle universita' anche nel periodo di attesa della concreta attuazione della riforma) siano rimaste immutate sia le mansioni che la situazione giuridica di entrambe le categorie dei "tecnici laureati" e degli "assistenti", sicche' gli uni e gli altri hanno continuato a svolgere la loro attivita' come nel passato ed ad essere assunti con le modalita' indicate dalla normativa previgente. Di cio' si ha, del resto, riprova nella documentazione in atti da cui risulta che, per esempio, il ricorrente dott. Muscari, pur possedendo la qualifica di "tecnico laureato", anche dopo l'entrata in vigore della riforma e quantomeno fino al 1989, ha partecipato all'attivita' scientifica e didattica nonche' alle commissioni di esame. Orbene, se la descritta situazione di fatto e giuridica ha determinato il legislatore a riconoscere la possibilita' di partecipare ad una terza tornata per gli assistenti che abbiano maturato i "requisiti" (tre anni di attivita' didattica e superamento del concorso) "dopo", anziche' antecedentemente, l'indicazione della prima tornata, non si riesce a comprendere perche' tale possibilita' sia esclusa per i "tecnici laureati" che nello stesso periodo abbiano anch'essi maturato i medesimi requisiti. D'altra parte, come gia' ricordato dal t.a.r. Emilia-Romagna (ordinanza 11 ottobre 1989, n. 365), la Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 89/1986) ha gia' avuto modo di porre in evidenza che "il precetto che consenti' l'ammissione dei tecnici laureati non puo' cessare di esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta la sua energia operatrice"; non sembra al collegio che tuttavia un tale effetto possa essere effettivamente ottenuto qualora i tecnici laureati continuino a rimanere esclusi dalla terza tornata dei giudizi di idoneita'. Va, pertanto, disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione delle questioni di legittimita' costituzionale dinanzi indicata.