IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1298/1989
 proposto dai dott.ri Carla Pignatti, Claudio Muscari e Giorgio  Zoli,
 tutti  rappresentati  e  difesi dagli avv.ti Patrizio Trifoni e Maria
 Teresa Barbantini e  con  gli  stessi  elettivamente  domiciliati  in
 Latina  presso  la  segreteria  della  sezione,  contro  il Ministero
 dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  in
 persona   del   Ministro   pro-tempore,   costituitosi   in  giudizio
 rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato e con la
 stessa  ex  lege  domiciliato  in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per
 l'annullamento del d.m. 4 luglio 1989, nella parte in cui non include
 i  "tecnici  laureati"  tra  i  soggetti che possono partecipare alla
 terza tornata del giudizio di idoneita' a professore universitario di
 ruolo, fascia degli associati;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'amministrazione
 intimata;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Udito il relatore dott. Antonio Onorato;
    Udito altresi' l'avv. Patrizio Trifoni per i ricorrenti;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;
                                 FATTO
    I  ricorrenti, dipendenti di ruolo dell'universita' di Bologna con
 la qualifica di "tecnici laureati", impugnano il decreto del Ministro
 dell'universita'  4  luglio 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 quarta serie speciale del 1º agosto 1989 n. 58- bis), nella parte  in
 cui  (art.  3)  non  include  anche la categoria cui appartengono tra
 quelle da ammettere alla terza tornata dei  giudizi  di  idoneita'  a
 professore di ruolo, fascia associati.
    Ad  avviso  dei  ricorrenti,  la situazione dei "tecnici laureati"
 che, come essi stessi, siano stati inquadrati nei ruoli  organici  ed
 abbiano  completato  il  triennio di comprovata attivita' didattica e
 scientifica successivamente alla data di scadenza dei termini per  la
 presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla prima tornata
 risulterebbe del tutto identica a quella  degli  "assistenti"  e  dei
 "lettori" espressamente contemplati dal bando.
    Di qui i seguenti motivi di ricorso:
    1.  -  Violazione degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21
 febbraio 1980, n. 28, 50, n. 3, e 52 del d.P.R. 11  luglio  1980,  n.
 382,  3 e 5 del d.-l. 1º ottobre 1973, n. 580 (convertito nella legge
 30 novembre 1973, n.  766)  e  dei  principi  affermati  dalla  Corte
 costituzionale  (sentenze nn. 89/1986 e 397/1989), nonche' eccesso di
 potere  sotto  i  profili  dell'illogicita'  e  della  disparita'  di
 trattamento.
    I   lavori   parlamentari,   le   citate   sentenze   della  Corte
 costituzionale, l'art. 7 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e  gli
 artt.  3  e  5  del  d.-l.  1º  ottobre 1973, n. 580, confermerebbero
 l'assunto che la situazione dei tecnici laureati, come i  ricorrenti,
 immessi  in  ruolo dopo la scadenza del termine per la partecipazione
 alla prima tornata ed  in  possesso  degli  altri  requisiti  di  cui
 all'art.  50, n. 3, del d.P.R. n. 382/1980 sarebbe del tutto identica
 a quella degli assistenti  del  ruolo  ed  esaurimento  espressamente
 inclusi nell'indicata disposizione del bando impugnato.
   Ne'  potrebbe  ritenersi  che la mancata ammissione della categoria
 dei tecnici laureati alla tornata de qua sia stata  resa  inevitabile
 dalla  norma  interpretativa  introdotta  all'art.  9  della  legge 9
 dicembre 1985, n. 705, in quanto la stessa si limiterebbe a  ribadire
 la  tassativita'  delle indicazioni contenute nell'art. 50 del d.P.R.
 n. 382/1980, ma non impedirebbe un'interpretazione di  queste  ultime
 rispondente a principi della logica e dell'equita'.
    2.  -  In  via subordinata, illegittimita' costituzionale in parte
 qua degli artt. 5, terzo comma, n. 3 della legge 21 febbraio 1980, n.
 28,  e  50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per contrasto con
 gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Ad  avviso  dei  ricorrenti,  l'eventuale  infondatezza  del primo
 motivo di ricorso renderebbe inevitabile la sospensione del  giudizio
 e  la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la verifica
 della  legittimita'  delle  norme   citate   nella   parte   in   cui
 introdurrebbero   una  ingiustificata  e  irrazionale  disparita'  di
 trattamento tra  le  due  categorie  dei  tecnici  laureati  e  degli
 assistenti straordinari.
    Si  e'  costituita  in  giudizio l'amministrazione intimata la cui
 difesa - dopo aver in via preliminare eccepito l'inammissibilita' del
 ricorso  perche'  proposto contro un atto non immediatamente lesivo -
 rileva che:
       a)   il  primo  motivo  risulterebbe  infondato,  in  quanto  i
 ricorrenti non apparterrebbero ad  alcuna  delle  categorie  elencate
 nelle norme di cui lamentano la violazione;
       b) la questione di legittimita' costituzionale sollevata in via
 subordinata  risulterebbe  manifestamente   infondata   perche'   gli
 assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento ammessi alla terza tornata, a
 causa del servizio da loro reso in precedenza, si troverebbero in una
 situazione del tutto diversa rispetto a quella dei ricorrenti.
    D'altra  parte,  l'intera normativa in materia di sistemazione del
 personale precario dell'universita' sarebbe frutto dell'esercizio  da
 parte del legislatore del suo insindacabile potere discrezionale ed i
 ricorrenti non  avrebbero  comunque  interesse  a  dolersi  del  piu'
 favorevole  trattamento  riservato agli assistenti in servizio presso
 un'istituzione   di   diritto   internazionale,   quale    l'istituto
 universitario europeo di Firenze.
    Con  successiva  memoria  e  non  corso  della pubblica udienza il
 difensore dei ricorrenti ha ulteriormente illustrato le proprie tesi,
 insistendo nelle conclusioni gia' formulate.
                                DIRITTO
    1.  -  L'eccezione  di  inammissibilita'  sollevata  dalla  difesa
 dell'amministrazione e' priva di fondamento.
    La   giurisprudenza,   da   cui  il  collegio  non  ha  motivi  di
 discostarsi, e' assolutamente concorde nell'affermare che il bando di
 concorso   e'   autonomamente  impugnabile  in  sede  giurisdizionale
 allorche' contenga  prescrizioni  immediatamente  lesive  per  taluni
 soggetti  (cfr., fra le tante, Cons. Stato IV sez. 27 giugno 1952, n.
 615, V sez. 24 marzo 1970, n. 295 e 27 luglio 1976, n. 1105, VI  sez.
 18 dicembre 1980 n. 773 e 16 maggio 1983, n. 356).
    Tale condizione si verifica proprio quando, come nella fattispecie
 in esame, le previsioni del bando al cui annullamento e'  rivolto  il
 ricorso sono effettivamente tali da impedire con assoluta certezza la
 partecipazione al concorso per i soggetti che hanno adito il giudice,
 ritenendo  invece  di  aver  il diritto di essere ammessi (cfr. Cons.
 giust. sic. 8 agosto 1987, n. 199 e 22 dicembre 1988, n. 244).
    2. - Il primo motivo di ricorso e' infondato.
    L'art.  9  della  legge  9  dicembre 1985, n. 705, e' testuale nel
 prevedere che "l'art. 59" del d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382  "va
 interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere
 inquadrati a domanda, previo giudizio di  idoneita',  nei  ruoli  dei
 professori  associati  e'  tassativa  e  non consente assimilazioni o
 equiparazioni di altre categorie".
    Da  cio'  consegue  che,  per la norma citata, possono partecipare
 alla terza tornata esclusivamente i soggetti  espressamente  indicati
 dall'art.  5,  secondo  comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e
 dagli artt. 50 e 52 del d.P.R. n. 382/1980 citato  (ovvero  in  altra
 norma  di legge successiva, quale l'art. 20 della legge n. 604/1982),
 vale a dire - in particolare e per quanto qui interessa - coloro  che
 "dopo  l'indizione  della prima tornata", se "professori incaricati",
 abbiano completato il triennio di cui al d.-l. 23 dicembre  1978,  n.
 817,  e  se,  invece,  "assistenti  o  lettori" abbiano conseguito il
 relativo titolo.
    Restano pertanto esclusi dalla terza tornata i "tecnici laureati",
 ai quali l'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 consente esclusivamente  la
 partecipazione alle prime due.
    3.  -  Non  e'  invece  manifestamente  infondata ed e', peraltro,
 rilevante  ai  fini  della  decisione  del  ricorso  in  esame   (che
 altrimenti    dovrebbe    essere    rigettato),   la   questione   di
 costituzionalita' che i ricorrenti  propongono  in  via  subordinata,
 invocando i principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Come  gia'  evidenziato  dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza
 8-14 aprile 1986, n. 89) e come, del  resto,  esplicitamente  ammesso
 nel  corso dei lavori parlamentari (cfr. Camera dei deputati, atto n.
 810, VIII legislatura, pag. 6266), nelle "fasi anteriori e  di  avvio
 della  riforma  universitaria"  si  e'  verificata  una situazione di
 sostanziale "identita'" fra le figure dei "tecnici laureati" e  degli
 "assistenti", questi ultimi poi confluiti nel ruolo ad esaurimento.
    Tale  identita'  "derivante  dalla  comune  attivita'  didattica e
 scientifica nonche' dalla titolarita' di posti conseguiti  a  seguito
 di  concorsi  parimenti  selettivi",  ha  comportato la decisione del
 legislatore di ammettere entrambe le categorie alle prime due tornate
 dei giudizi di idoneita' a professore associato.
    Senonche',   la   descritta   parita'   di  trattamento  e'  stata
 inopinatamente disattesa dallo stesso legislatore in  relazione  alla
 terza  tornata,  per  la  quale,  come gia' notato in occasione della
 disamina del primo motivo, e' prevista  la  partecipazione  dei  soli
 assistenti  che  abbiano  maturato i requisiti dopo l'indizione della
 prima tornata, e non anche dei tecnici laureati  in  pari  situazione
 per  essere risultati vincitori di concorsi espletati dopo tale data.
    Ad  avviso  del  collegio,  la descritta diversita' di trattamento
 limitata  alla  sola  terza   tornata   non   trova   alcuna   logica
 giustificazione e sicuramente vanifica la gia' conclamata "identita'"
 sostanziale fra le due categorie prese in considerazione.
    Ne'  sembra  che  la  spiegazione  della  descritta  disparita' di
 trattamento limitata alla sola terza tornata possa  essere  rinvenuta
 tra  le  argomentazioni  svolte  dalla  difesa  resistente  nella sua
 memoria, ove in realta', sia pure con lodevole  sforzo  dialettico  e
 con   dovizia  di  riferimenti  normativi,  si  tenta  di  dimostrare
 l'inesistenza di quella "identita'"  di  situazioni  che,  invece,  a
 seguito  delle  citate  sentenze  della  Corte  costituzionale  e per
 ammissione  dello  stesso  legislatore,  costituisce  ormai  un  dato
 acquisito ed inconfutabile.
    In proposito - senza ripetere le ampie ed esaustive considerazioni
 contenute  nelle  sentenze  della  Corte  costituzionale  sopracitate
 nonche'  nelle ordinanze di rimessione dei tribunali amministrativi e
 del Consiglio di Stato  che  le  hanno  precedute  -  e'  sufficiente
 ricordare   come   anche   nel   periodo   immediatamente  successivo
 all'entrata in vigore della  legge  21  febbraio  1980,  n.  28  (per
 l'ovvia  necessita'  di assicurare il funzionamento delle universita'
 anche nel periodo di attesa della concreta attuazione della  riforma)
 siano rimaste immutate sia le mansioni che la situazione giuridica di
 entrambe le categorie dei "tecnici laureati"  e  degli  "assistenti",
 sicche'  gli  uni  e  gli  altri  hanno continuato a svolgere la loro
 attivita' come nel passato ed ad  essere  assunti  con  le  modalita'
 indicate dalla normativa previgente.
    Di  cio' si ha, del resto, riprova nella documentazione in atti da
 cui risulta che,  per  esempio,  il  ricorrente  dott.  Muscari,  pur
 possedendo  la  qualifica di "tecnico laureato", anche dopo l'entrata
 in vigore della riforma e quantomeno fino  al  1989,  ha  partecipato
 all'attivita'  scientifica  e  didattica  nonche' alle commissioni di
 esame.
    Orbene,  se  la  descritta  situazione  di  fatto  e  giuridica ha
 determinato  il  legislatore  a  riconoscere   la   possibilita'   di
 partecipare  ad  una  terza  tornata  per  gli assistenti che abbiano
 maturato i "requisiti" (tre anni di attivita' didattica e superamento
 del  concorso) "dopo", anziche' antecedentemente, l'indicazione della
 prima tornata, non si riesce a comprendere perche' tale  possibilita'
 sia esclusa per i "tecnici laureati" che nello stesso periodo abbiano
 anch'essi maturato i medesimi requisiti.
    D'altra  parte,  come  gia'  ricordato  dal  t.a.r. Emilia-Romagna
 (ordinanza 11 ottobre 1989, n. 365), la  Corte  costituzionale  (cfr.
 sentenza  n. 89/1986) ha gia' avuto modo di porre in evidenza che "il
 precetto che consenti' l'ammissione dei  tecnici  laureati  non  puo'
 cessare  di  esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta la sua
 energia operatrice"; non sembra al  collegio  che  tuttavia  un  tale
 effetto  possa  essere  effettivamente  ottenuto  qualora  i  tecnici
 laureati continuino  a  rimanere  esclusi  dalla  terza  tornata  dei
 giudizi di idoneita'.
    Va,  pertanto,  disposta la sospensione del presente giudizio e la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione
 delle questioni di legittimita' costituzionale dinanzi indicata.